È dal 2017 che è entrato in vigore il D.Lgs. n.183, recante modifiche alla parte V del D.Lgs.152/2006, dove è stata introdotta la definizione di medio impianto di combustione con contestuale aggiornamento dei valori limite di emissioni per le tipologie di impianti ricadenti nella nuova classificazione.

Il 28 agosto di quest’anno è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.102 datato 30 luglio 2020, che apporta correzioni ed integrazioni al D.Lgs. 183/2017 nonché alcune disposizioni per il riordino del quadro normativo generale inerente alle emissioni in atmosfera.

In merito agli impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano soggetti al regime di deroga secondo l’art.272 c.1 del D.Lgs152/06 e, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 183/2017, non rientrano più in tale regime, viene definito un periodo transitorio per la presentazione della domanda di autorizzazione, che deve avvenire entro la fine del 2027 (art.281 e 273 bis).

Sono inoltre introdotte importanti modifiche all’art.294, con la definizione di prescrizioni riguardanti il rendimento di combustione degli impianti, con relative tempistiche di adeguamento riportate nelle norme transitorie finali di cui all’art.3 del D.Lgs. 102/2020.

Anche i valori di emissione di cui alla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/2002 hanno subito delle modifiche, in particolar modo nei paragrafi 1, 3 e 4.

Oltre a quanto sopra riportato, tra le varie modifiche apportate dal nuovo decreto al testo del D.Lgs.152/2006, si evidenziano:

  • L’inserimento della definizione di “emissione odorigena” e la modifica della definizione di solvente organico (art.268);
  • Chiarimenti sulla procedura di variazione di titolarità del gestore dell’impianto (art.269);
  • Precisazioni sulla gestione delle emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, ovvero quelle con indicazione di pericolo secondo regolamento CLP H340, H350, H360, e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (art.271);
  • Modifica dei criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale, in particolare per le realtà produttive che impiegano sostanze o miscele con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo Regolamento REACH (art.272);

Vista la complessità della materia, il Servizio Ambiente di CATAS, che ormai da anni è impegnato nel settore emissioni in atmosfera, si rende disponibile per ulteriori approfondimenti.