Le esenzioni dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti DGSA

Con il decreto ministeriale 7.08.23, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 220 del 20.09.2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ristabilito il quadro delle esenzioni dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose DGSA, previsto non solo per le Aziende che provvedono alla spedizione o trasporto di merci pericolose su strada secondo l’Accordo ADR, ma anche per quelle che effettuano attività connesse quali l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico delle stesse sostanze.

Il provvedimento aderisce al principio che la regolamentazione di tale nomina in ambito ADR spetta a ciascuno stato che ha aderito all’accordo. In ambito nazionale il quadro normativo preesistente aveva infatti generato alcune perplessità agli operatori coinvolti, anche per quanto riguarda i risvolti sulla gestione dei rifiuti speciali pericolosi.

I casi di esenzione della nomina del DGSA sono quindi i seguenti:

1 Esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali – art. 3 dm 07.08.23.

Riguarda casi di esenzione già previsti dall’ADR quali:

– i trasporti di quantitativi limitati effettuati da privati, trasporti effettuati da autorità competenti, per interventi di emergenza, gas o liquidi utilizzati come propellenti per gli automezzi, ecc.

– le materie imballate in quantità esenti o limitate, nel rispetto dei quantitativi previsti per ciascuna sostanza nei capitoli ADR 3.4 e 3.5

2 Esenzione per trasporti in colli – art. 4 dm 07.08.23

L’esenzione riguarda le imprese che svolgono attività di spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all’imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli. Questa esenzione è applicabile alla sola movimentazione di colli con l’esclusione delle sostanze radioattive, nei seguenti casi:

– non devono essere superate 3 movimentazioni mensili e 24 annuali

– devono essere rispettati i limiti di esenzione relative alle quantità trasportate per unità di trasporto (ADR 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4)

– venga adottato un apposito “registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.”

3 Esenzione per trasporti condotti occasionalmente – art. 5 dm 07.08.23

Questa esenzione si applica alle imprese che solo occasionalmente o saltuariamente, in ambito nazionale, si occupano di operazioni connesse alla spedizione, trasporto o di una o più attività di riempimento o scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

– le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna

– le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro

– il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite quantitativo massimo di 50 t di merci pericolose per anno solare

– venga predisposto un apposito registro interno, per il monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, che dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Sono escluse dalle esenzioni le materie radioattive.

4 Esenzione dei destinatari di merci pericolose – art. 6 dm 07.08.23.

Questa esenzione si applica unicamente ai destinatari di merci in colli, in cisterna oppure alla rinfusa ed è applicabile se il luogo di “consegna” è la destinazione finale del carico. Beneficiano di questa esenzione:

– le imprese che scaricano autonomamente i colli

– le imprese che affidano a terzi lo scarico dei colli e lo svuotamento delle cisterne oppure lo scarico di merci alla rinfusa

Le disposizioni di cui sopra ridefiniscono quindi il quadro delle esenzioni dalla nomina del DGSA, che ora sono elencate in un provvedimento che le affronta organicamente. Si sottolinea che tali esenzioni riguardano unicamente la nomina del DGSA e non esentano dal rispetto delle altre prescrizioni previste dell’ADR in materia di movimentazione di merci pericolose, quali la scelta dell’imballaggio idoneo, le modalità di etichettatura, l’allestimento del mezzo e tutti gli altri aspetti regolamentati.

Relativamente all’introduzione dell’obbligo di tenuta e compilazione di un apposito registro, avendo a mente le esigenze dei produttori di rifiuti speciali pericolosi, non è stato chiarito, almeno per quanto riguarda i rifiuti speciali in ADR, se sarà possibile implementare con le informazioni aggiuntive i registri di carico e scarico dei rifiuti già in uso piuttosto che introdurne uno nuovo.

Per ultimo di sottolinea che, al netto delle esenzioni applicabili, il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta la movimentazione di merci pericolose in ADR è comunque responsabile:

– dell’inoltro della relazione di incidente prevista nei casi che ne richiedono notifica secondo le indicazioni 1.8.5. ADR

– della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR e che la registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

Per informazioni:

Marco Righini

0432 747258

righini@catas.com