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	<title>Catas Ambiente</title>
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	<title>Catas Ambiente</title>
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		<title>Le novità sulla MOVIMENTAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE IN ADR</title>
		<link>https://ambiente.catas.com/2023/10/24/le-novita-sulla-movimentazione-delle-sostanze-pericolose-in-adr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[formazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 15:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le esenzioni dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti DGSA Con il&#160;decreto ministeriale 7.08.23, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 220 del 20.09.2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ristabilito il quadro delle esenzioni dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose DGSA, previsto non solo per [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p style="font-size:34px">Le esenzioni dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti DGSA</p>



<p>Con il&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/20/23A05141/SG">decreto ministeriale 7.08.23</a>, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 220 del 20.09.2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ristabilito il quadro delle esenzioni dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose DGSA, previsto non solo per le Aziende che provvedono alla spedizione o trasporto di merci pericolose su strada secondo l’Accordo ADR, ma anche per quelle che effettuano attività connesse quali l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico delle stesse sostanze.</p>



<p>Il provvedimento aderisce al principio che la regolamentazione di tale nomina in ambito ADR spetta a ciascuno stato che ha aderito all’accordo. In ambito nazionale il quadro normativo preesistente aveva infatti generato alcune perplessità agli operatori coinvolti, anche per quanto riguarda i risvolti sulla gestione dei rifiuti speciali pericolosi.</p>



<p>I casi di esenzione della nomina del DGSA sono quindi i seguenti:</p>



<p><strong>1 Esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali &#8211; art. 3 dm 07.08.23.</strong></p>



<p>Riguarda casi di esenzione già previsti dall’ADR quali:</p>



<p>&#8211; i trasporti di quantitativi limitati effettuati da privati, trasporti effettuati da autorità competenti, per interventi di emergenza, gas o liquidi utilizzati come propellenti per gli automezzi, ecc.</p>



<p>&#8211; le materie imballate in quantità esenti o limitate, nel rispetto dei quantitativi previsti per ciascuna sostanza nei capitoli ADR 3.4 e 3.5</p>



<p><strong>2 Esenzione per trasporti in colli &#8211; art. 4 dm 07.08.23</strong></p>



<p>L’esenzione riguarda le imprese che svolgono attività di spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all&#8217;imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli. Questa esenzione è applicabile alla sola movimentazione di colli con l’esclusione delle sostanze radioattive, nei seguenti casi:</p>



<p>&#8211; non devono essere superate 3 movimentazioni mensili e 24 annuali</p>



<p>&#8211; devono essere rispettati i&nbsp;limiti di esenzione relative alle quantità trasportate per unità di trasporto (ADR 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4)</p>



<p>&#8211; venga adottato un apposito “<em>registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all&#8217;amministrazione in caso di richiesta.”</em></p>



<p><strong>3 Esenzione per trasporti condotti occasionalmente &#8211; art. 5 dm 07.08.23</strong></p>



<p>Questa esenzione si applica alle imprese che solo occasionalmente o saltuariamente, in ambito nazionale, si occupano di operazioni connesse alla spedizione, trasporto o di una o più attività di riempimento o scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:</p>



<p>&#8211; le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna</p>



<p>&#8211; le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro</p>



<p>&#8211; il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite quantitativo massimo di 50 t di merci pericolose per anno solare</p>



<p>&#8211; venga predisposto un apposito registro interno, per il monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, che dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all&#8217;amministrazione in caso di richiesta.</p>



<p>Sono escluse dalle esenzioni le materie radioattive.</p>



<p><strong>4 Esenzione dei destinatari di merci pericolose &#8211; art. 6 dm 07.08.23.</strong></p>



<p>Questa esenzione si applica unicamente ai destinatari di merci in colli, in cisterna oppure alla rinfusa ed è applicabile se il luogo di “consegna” è la destinazione finale del carico. Beneficiano di questa esenzione:</p>



<p>&#8211; le imprese che scaricano autonomamente i colli</p>



<p>&#8211; le imprese che affidano a terzi lo scarico dei colli e lo svuotamento delle cisterne oppure lo scarico di merci alla rinfusa</p>



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<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:66.66%">
<p>Le disposizioni di cui sopra ridefiniscono quindi il quadro delle esenzioni dalla nomina del DGSA, che ora sono elencate in un provvedimento che le affronta organicamente. Si sottolinea che tali esenzioni riguardano unicamente la nomina del DGSA e non esentano dal rispetto delle altre prescrizioni previste dell’ADR in materia di movimentazione di merci pericolose, quali la scelta dell’imballaggio idoneo, le modalità di etichettatura, l’allestimento del mezzo e tutti gli altri aspetti regolamentati.</p>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:33.33%">
<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="247" height="321" src="https://ambiente.catas.com/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-09-25-alle-10.39.08-1.png" alt="" class="wp-image-351" srcset="https://ambiente.catas.com/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-09-25-alle-10.39.08-1.png 247w, https://ambiente.catas.com/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-09-25-alle-10.39.08-1-231x300.png 231w" sizes="(max-width: 247px) 100vw, 247px" /></figure>
</div>
</div>



<p>Relativamente all’introduzione dell’obbligo di tenuta e compilazione di un apposito registro, avendo a mente le esigenze dei produttori di rifiuti speciali pericolosi, non è stato chiarito, almeno per quanto riguarda i rifiuti speciali in ADR, se sarà possibile implementare con le informazioni aggiuntive i registri di carico e scarico dei rifiuti già in uso piuttosto che introdurne uno nuovo.</p>



<p><em>Per ultimo di sottolinea che, al netto delle esenzioni applicabili, il legale rappresentante dell&#8217;impresa la cui attività comporta la movimentazione di merci pericolose in ADR è comunque responsabile:</em></p>



<p><em>&#8211; dell’inoltro della relazione di incidente prevista nei casi che ne richiedono notifica secondo le indicazioni 1.8.5. ADR</em></p>



<p><em>&#8211; della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell&#8217;ADR e che la registrazione dell&#8217;avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all&#8217;autorità competente su richiesta.</em></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="964" height="142" src="https://ambiente.catas.com/wp-content/uploads/2023/10/Facsimile-registro-per-esenti.png" alt="" class="wp-image-346" srcset="https://ambiente.catas.com/wp-content/uploads/2023/10/Facsimile-registro-per-esenti.png 964w, https://ambiente.catas.com/wp-content/uploads/2023/10/Facsimile-registro-per-esenti-480x71.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 964px, 100vw" /></figure>



<p><strong>Per informazioni:</strong></p>



<div class="wp-block-group is-nowrap is-layout-flex wp-container-core-group-layout-2 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-container-content-4">Marco Righini</p>



<p class="wp-container-content-5">0432 747258</p>



<div class="wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="wp-container-content-6">righini@catas.com</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuova normativa sulle acque potabili </title>
		<link>https://ambiente.catas.com/2023/06/07/nuova-normativa-sulle-acque-potabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[formazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla fine di marzo è entrato in vigore il nuovo&#160;Decreto Legislativo n. 18/2023&#160;sulle acque destinate al consumo umano, in recepimento di una recente Direttiva della Comunità Europea. L’impianto normativo rimane simile a quello del precedente D. Lgs. 31/2001, che è stato abrogato. Rimane infatti l’obbligo da parte degli enti gestori della distribuzione idrica di fornire, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dalla fine di marzo è entrato in vigore il nuovo<strong>&nbsp;Decreto Legislativo n. 18/2023</strong>&nbsp;sulle acque destinate al consumo umano, in recepimento di una recente Direttiva della Comunità Europea.</p>



<p>L’impianto normativo rimane simile a quello del precedente D. Lgs. 31/2001, che è stato abrogato.</p>



<p>Rimane infatti l’obbligo da parte degli enti gestori della distribuzione idrica di fornire, fino al punto di allacciamento (spesso identificato con il contatore), acque&nbsp;<em>“salubri e pulite”</em>, che rientrino nei valori limite previsti per un’ampia serie di parametri chimici e microbiologici.</p>



<p>Si conferma inoltre l’obbligo per le&nbsp;<em>imprese alimentari</em>&nbsp;(compresi bar, ristoranti, centri cottura e distribuzione di pasti o alimenti) di verificare che le caratteristiche di potabilità dell’acqua, garantite dall’ente gestore, rimangano invariate nei punti di presa e di utilizzo dell’acqua. Tale obbligo vale, a maggior ragione, per le imprese alimentari che si approvvigionano di acqua da fonti proprie, quali pozzi e sorgenti.&nbsp;</p>



<p>Queste verifiche devono essere ripetute periodicamente attraverso prelievi e analisi chimiche e microbiologiche eseguite da laboratori accreditati, come CATAS che da molti anni fornisce questo servizio.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Gas di scarico dei motori diesel in ambiente di lavoro – Nuovi obblighi per le aziende</title>
		<link>https://ambiente.catas.com/2023/04/21/gas-scarico-motori-diesel-ambiente-lavoro-nuovi-obblighi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[formazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 14:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambiente.catas.com/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 21 febbraio 2023 è entrato in vigore il nuovo limite professionale relativo a tutti i lavoratori soggetti all’esposizione ai gas di scarico da motori diesel. Le attività per le quali risulta opportuno effettuare una valutazione del rischio sono tutte quelle che comportano una potenziale esposizione alle emissioni di gas di scarico da motori diesel, come ad esempio le officine meccaniche, i centri di revisione veicoli, gli stabilimenti dove sono impiegati carrelli elevatori diesel, etc.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con l’emanazione del&nbsp;Decreto 11/02/2021, che recepisce la Direttiva EU 2019/130, sono stati modificati gli allegati XLII e XLIII del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008). All’elenco delle sostanze, miscele e processi cancerogeni è stato aggiunto il riferimento ai lavori comportanti l’esposizione alle <strong>emissioni di gas di scarico dei motori diesel</strong>.</p>



<p>Dal 21 febbraio 2023 perciò è entrato in vigore il <strong>nuovo limite professional</strong>e relativo a tutti i lavoratori soggetti all’esposizione ai gas di scarico da motori diesel. Tale valore limite è pari a <strong>0,05 mg/mc</strong> espresso come <strong>Carbonio Elementare (EC)</strong>.</p>



<p>Ad oggi i motori diesel sono impiegati in un&#8217;ampia varietà di veicoli, attrezzature pesanti e altri macchinari utilizzati in un gran numero di attività: miniere, trasporti, costruzioni, agricoltura, marittima e manifatturiere. Lo scarico dei motori diesel contiene una miscela di gas e particelle molto piccole che possono creare un pericolo per la salute se non adeguatamente controllate: sulla misura di queste particelle si basa il nuovo limite di esposizione, espresso come carbonio elementare.</p>



<p>Nel dettaglio, il Particolato Diesel o Diesel Particulate Matter (DPM) è una componente dello scarico dei motori alimentati a gasolio che include particelle di fuliggine costituite principalmente da carbonio, cenere, particelle da abrasione metallica, solfati e silicati. Le particelle di fuliggine hanno un nucleo solido costituito da carbonio elementare, con altre sostanze legate alla superficie, inclusi composti di carbonio organico noti come idrocarburi aromatici.</p>



<p>Il carbonio elementare o Elemental Carbon (EC) è quella frazione del particolato contenente solo carbonio, non legato ad altri elementi, composto principalmente da particelle sub-microniche con struttura grafitica e colore nero. Si tratta di una sostanza termicamente stabile, a bassa volatilità ed inerte in atmosfera, resistente all’ossidazione ad una temperatura al di sotto dei 400 °C.&nbsp;</p>



<p>Il carbonio elementare è la misura più rappresentativa dell&#8217;esposizione al particolato di scarico diesel perché esso costituisce una grande porzione della massa del particolato emesso, può essere quantificato a bassi livelli e la sua unica fonte significativa in molti luoghi di lavoro è la combustione di fossili e carburanti ed in particolare dai motori diesel.</p>



<p>Le<strong> attività per le quali risulta opportuno effettuare una valutazione del rischio</strong> sono tutte quelle che comportano una potenziale esposizione alle emissioni di gas di scarico da motori diesel, come ad esempio le officine meccaniche, i centri di revisione veicoli, gli stabilimenti dove sono impiegati carrelli elevatori diesel, etc.</p>



<p>Sono temporaneamente escluse dagli obblighi di cui sopra le attività minerarie sotterranee e di costruzione gallerie, che dovranno adeguarsi dal 21 febbraio 2026.</p>



<p class="has-black-color has-text-color"><strong>CATAS Ambiente</strong> è disposizione delle imprese che necessitino l’effettuazione dei monitoraggi ambientali di particolato da motori diesel e la determinazione analitica del carbonio elementare secondo le norme e i metodi di settore.&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legionella: l’analisi del rischio va estesa anche ai luoghi di lavoro</title>
		<link>https://ambiente.catas.com/2022/04/21/legionella-lanalisi-del-rischio-va-estesa-anche-ai-luoghi-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wasabit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni è certamente aumentata la consapevolezza dei problemi che può causare la Legionella, il microrganismo di origine naturale associato alla presenza di acqua, ma che può facilmente proliferare negli impianti idrici che tutti noi usiamo, in particolare in ambienti pubblici (alberghi, piscine, ospedali case per anziani, ecc). La malattia che causa si chiama [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Negli ultimi anni è certamente aumentata la consapevolezza dei problemi che può causare la Legionella, il microrganismo di origine naturale associato alla presenza di acqua, ma che può facilmente proliferare negli impianti idrici che tutti noi usiamo, in particolare in ambienti pubblici (alberghi, piscine, ospedali case per anziani, ecc). La malattia che causa si chiama Legionellosi e si contrae per inalazione di aerosol, cioè quelle piccole goccioline d’acqua simile a vapore: è per questo che si deve prestare particolare attenzione alle zone dove si crea nebulizzazione di acqua potenzialmente contaminata, come le docce, gli idromassaggi, gli impianti di irrigazione o i grandi impianti di climatizzazione che umidificano l’aria (tipici di cinema e centri commerciali). Più le goccioline sono piccole, più sono pericolose: gocce d’acqua con un diametro inferiore a 5 µm (millesimi di millimetro) raggiungono più facilmente le basse vie respiratorie.</p>



<p>La Legionellosi si manifesta generalmente come una tipica malattia del sistema respiratorio, ma in soggetti debilitati o immunodepressi può portare è una grave forma di polmonite, che deve essere riconosciuta e curata in maniera specifica, poiché ha un tasso di mortalità stimato tra il 10 e il 15%. A tutt’oggi non è dimostrato che la malattia si possa contrarre bevendo acqua contaminata e sembra esclusa la trasmissione diretta tra uomo e uomo.</p>



<p>Nel 2015 è stata pubblicata una nuova edizione delle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”, che è tuttora il documento di riferimento in questo campo. Una delle principali novità introdotte è la particolare attenzione che deve essere posta al rischio di esposizione non solo in strutture ricettive, ma nei luoghi di lavoro in genere, con particolare riferimento alle attività produttive che utilizzano grandi quantità di acqua, serbatoi di accumulo per l’antincendio o che semplicemente sono fornite di spogliatoi con docce per il personale.</p>



<p>Questo aspetto va incontro anche a quanto esplicitamente previsto del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 sulla sicurezza dei lavoratori, che classifica le specie di Legionelle patogene per l’uomo quali agente biologico del gruppo 2, ossia “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori”.</p>



<p>Pertanto, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità e, di conseguenza, deve:</p>



<ul><li>effettuare la valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e sulle modalità lavorative che possano determinarne l’esposizione;</li><li>adottare misure protettive e preventive in relazione al rischio valutato;</li><li>revisionare la valutazione del rischio legionellosi in occasione di modifiche significative dell’attività lavorativa o degli impianti idrici od aeraulici o qualora siano passati 3 anni dall’ultima redazione;</li><li>adottare misure idonee affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano una </li><li>formazione sufficientemente adeguata.</li></ul>



<p>E’ inoltre opportuno che il Datore di Lavoro individui una persona responsabile dell’identificazione e della valutazione del rischio potenziale di infezione. Tale figura, oltre ad essere formata ed esperta, deve conoscere bene gli impianti di distribuzione idrica dello stabilimento e comprendere l’importanza della prevenzione e dell’applicazione delle misure di controllo. Il Responsabile soprassiede anche alle attività di manutenzione degli impianti, compila e mantiene aggiornato il registro degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.</p>



<p>Da diversi anni il Catas è attivo sulla tematica della Legionella offrendo la propria esperienza sia per i servizi di campionamento e analisi per la ricerca del batterio, sia per una efficace analisi del rischio delle strutture ricettive e delle altre tipologie di aziende. In tale ottica Catas si rende disponibile per eseguire, a titolo gratuito, un sopralluogo preliminare presso le aziende che manifestino l’interesse, al fine di analizzare strutture e impianti e pianificare gli eventuali interventi di sorveglianza.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Normativa sulla gestione ambientale</title>
		<link>https://ambiente.catas.com/2020/09/30/novita-in-materia-di-normativa-sulla-gestione-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wasabit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale n. 226 del 11.09.2020 del DLgs 3.09.2020, n. 116, è stata data attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La pubblicazione della norma avviene assieme ai [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale n. 226 del 11.09.2020 del DLgs 3.09.2020, n. 116, è stata data attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.</p>



<p>La pubblicazione della norma avviene assieme ai due decreti legislativi 118/2020 su pile, accumulatori e loro rifiuti e RAEE, e 119/2020 sui veicoli fuori uso e, a momenti, anche del decreto legislativo 3.09.2020 sulle discariche, sarà data completa attuazione delle direttive comunitarie sulla circular economy.</p>



<p>Dei 4 provvedimenti quello con le maggiori ricadute operative è sicuramente il primo, che impatterà su aspetti di gestione ordinaria dei rifiuti in azienda, attività che, al netto di momenti di incertezza (leggi SISTRI), ritenevamo ampiamente consolidata mediante l’utilizzo di registri di carico e scarico, formulari di identificazione al trasporto di rifiuti FIR, dichiarazioni annuali dei rifiuti MUD, e rispettando i limiti quali-quantitativi richiesti per il deposito temporaneo dei rifiuti in azienda.</p>



<p>Il decreto di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 interviene infatti sugli adempimenti amministrativi quali la tenuta dei registri, la compilazione dei FIR e del MUD, e riguarda anche:</p>



<ul><li>la responsabilità estesa del produttore</li><li>i criteri di priorità e prevenzione della produzione di rifiuti</li><li>la classificazione dei rifiuti</li><li>i rifiuti urbani e speciali (compresi gli organici, sfalci e potature)</li><li>la pianificazione nazionale e regionale</li><li>gli obiettivi di raccolta differenziata</li></ul>



<p>Gli aspetti più rilevanti per le imprese sono quelli che riguardano gli adempimenti amministrativi che verranno “riscritti” e che prevedono l’introduzione del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Questi nuovi adempimenti saranno disciplinati da appositi decreti ministeriali.</p>
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		<title>Emissioni in atmosfera: le modifiche introdotte dal D.Lgs.102/2020</title>
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		<dc:creator><![CDATA[wasabit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 10:59:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>È dal 2017 che è entrato in vigore il D.Lgs. n.183, recante modifiche alla parte V del D.Lgs.152/2006, dove è stata introdotta la definizione di medio impianto di combustione con contestuale aggiornamento dei valori limite di emissioni per le tipologie di impianti ricadenti nella nuova classificazione. Il 28 agosto di quest’anno è entrato in vigore [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>È dal 2017 che è entrato in vigore il D.Lgs. n.183, recante modifiche alla parte V del D.Lgs.152/2006, dove è stata introdotta la definizione di medio impianto di combustione con contestuale aggiornamento dei valori limite di emissioni per le tipologie di impianti ricadenti nella nuova classificazione.</p>



<p>Il 28 agosto di quest’anno è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.102 datato 30 luglio 2020, che apporta correzioni ed integrazioni al D.Lgs. 183/2017 nonché alcune disposizioni per il riordino del quadro normativo generale inerente alle emissioni in atmosfera.</p>



<p>In merito agli impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano soggetti al regime di deroga secondo l’art.272 c.1 del D.Lgs152/06 e, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 183/2017, non rientrano più in tale regime, viene definito un periodo transitorio per la presentazione della domanda di autorizzazione, che deve avvenire entro la fine del 2027 (art.281 e 273 bis).</p>



<p>Sono inoltre introdotte importanti modifiche all’art.294, con la definizione di prescrizioni riguardanti il rendimento di combustione degli impianti, con relative tempistiche di adeguamento riportate nelle norme transitorie finali di cui all’art.3 del D.Lgs. 102/2020.</p>



<p>Anche i valori di emissione di cui alla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/2002 hanno subito delle modifiche, in particolar modo nei paragrafi 1, 3 e 4.</p>



<p>Oltre a quanto sopra riportato, tra le varie modifiche apportate dal nuovo decreto al testo del D.Lgs.152/2006, si evidenziano:</p>



<ul><li>L’inserimento della definizione di “emissione odorigena” e la modifica della definizione di solvente organico (art.268);</li><li>Chiarimenti sulla procedura di variazione di titolarità del gestore dell’impianto (art.269);</li><li>Precisazioni sulla gestione delle emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, ovvero quelle con indicazione di pericolo secondo regolamento CLP H340, H350, H360, e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (art.271);</li><li>Modifica dei criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale, in particolare per le realtà produttive che impiegano sostanze o miscele con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo Regolamento REACH (art.272);</li></ul>



<p>Vista la complessità della materia, il <strong>Servizio Ambiente di CATAS</strong>, che ormai da anni è impegnato nel settore emissioni in atmosfera, si rende disponibile per ulteriori approfondimenti.</p>
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